Prima riga
Menu Servizi CAF
Intestazione Invalidità

Pensioni di Invalidità

Caf Patronato 4.0

L’assegno ordinario di invalidità (Pensione di invalidità)è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

INPS concede l’assegno ordinario di invalidità ai lavoratori:

  • Dipendenti
  • Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
  • Iscritti alla gestione separata

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.

Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.

L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

L’importo dell’assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.

L’assegno ha validità triennale, ma può essere rinnovato su richiesta dell’interessato.