L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.
La prestazione spetta a:
Non hanno diritto all'indennità:
L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
L'indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione.
Il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa , calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all'anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.
Per coloro che, nell'anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.
L'interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, può richiedere l'ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
L'INPS eroga l'assegno per il nucleo familiare sull'indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull'attività lavorativa dipendente prestata nel settore agricolo. La percezione dell'assegno è legata alla durata dell'attività lavorativa.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%) e per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa , detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino a un massimo di 180 giorni.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete per l'intero anno (312 giorni) sull'attività lavorativa.
L'ANF compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio , a condizione che il lavoratore agricolo:
Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell'erogazione sarà:
Anche in caso di servizio civile, le somme percepite dai volontari sono interamente cumulabili con la NASpI e il beneficiario non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione relativamente allo svolgimento del servizio civile e all’importo del compenso annuo percepito (per maggiori informazioni si confronti il messaggio 28 aprile 2022, n. 1800).
L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Il conto corrente deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione.
Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).
La prestazione è sospesa in caso di: