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Intestazione Disoccupazione agricola

Disoccupazione agricola: indennità erogata in unica soluzione per i lavoratori agricoli dipendenti

Caf Patronato 4.0

L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.

La prestazione spetta a:

  • Operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti
  • Operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro
  • Piccoli coloni
  • Compartecipanti familiari
  • Piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Non hanno diritto all'indennità:

  • I lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto
  • I lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l'intero anno, o per parte dell'anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente
  • I lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l'anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione
  • I lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell'anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo
  • I lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa
  • I lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • Le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo
  • Le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo
  • Le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.
  • Quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo

L'indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione.

Il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa , calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all'anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.

Per coloro che, nell'anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.

L'interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, può richiedere l'ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L'INPS eroga l'assegno per il nucleo familiare sull'indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull'attività lavorativa dipendente prestata nel settore agricolo. La percezione dell'assegno è legata alla durata dell'attività lavorativa.

Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%) e per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa , detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino a un massimo di 180 giorni.

Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete per l'intero anno (312 giorni) sull'attività lavorativa.

L'ANF compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio , a condizione che il lavoratore agricolo:

  • Presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15)
  • Sia iscritto o abbia titolo all'iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51
  • abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei 30 giorni precedenti il verificarsi dell'evento.

Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell'erogazione sarà:

Anche in caso di servizio civile, le somme percepite dai volontari sono interamente cumulabili con la NASpI e il beneficiario non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione relativamente allo svolgimento del servizio civile e all’importo del compenso annuo percepito (per maggiori informazioni si confronti il messaggio 28 aprile 2022, n. 1800).

L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Il conto corrente deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).

La prestazione è sospesa in caso di:

  • Per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL, fino a un massimo di tre mesi, nel caso di infortunio e malattia professionale
  • Per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l'indennità di malattia, nel caso di malattia
  • limitata al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge, nel caso di gravidanza e puerperio